Posta Elettronica Certificata - MailGarantita
Posta Elettronica Certificata - MailGarantita

Le società devono comunicare al Registro imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata secondo l'articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185.
Per le società di nuova costituzione la PEC è obbligatoria e immediata, mentre per quelle già costituite al 29.11.2008 la PEC dovrà essere comunicata al Registro Imprese entro l'inizio del 2012.


MailGarantita - Faq: domande sulla PEC

La posta elettronica o e-mail è uno strumento di comunicazione in forma scritta via Internet. La Posta Elettronica Certificata (PEC) è uno strumento di trasmissione elettronica di documenti il cui valore è parificato a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno. La trasmissione viene considerata "certificata" solo se entrambi gli indirizzi e-mail (quello del mittente e quello del destinatario) sono caselle PEC.


  1. Che differenza c’è tra la raccomandata con ricevuta di ritorno ed il servizio di MailGarantita?
    Il servizio di PEC consente di effettuare l’invio di documenti informatici avendo la garanzia di "certificazione" dell’invio e dell’avvenuta (o mancata) consegna. Il servizio ha pertanto, tutti i requisiti della raccomandata con A/R a cui si aggiungono notevoli vantaggi sia in termini di tempo che di costi.
  2. Le modalità di utilizzo di MailGarantita sono diverse da quelle di una normale posta elettronica?
    Le modalità di accesso sono sostanzialmente le stesse. Si può accedere alla propria casella di MailGarantita sia attraverso un client di posta elettronica che attraverso una webmail. Nel primo caso, prima di poter utilizzare la propria casella sarà necessario configurare il proprio client con i parametri forniti da MailGarantita.
  3. È possibile inviare messaggi MailGarantita a gestori differenti?
    Si, la vigente normativa lo prevede, garantendo la piena interoperabilità dei servizi offerti.
  4. Quali sono le caratteristiche aggiuntive di MailGarantita rispetto all’ e-mail tradizionale?
    MailGarantita, per quanto in apparenza simile al servizio di posta elettronica "tradizionale", offre un servizio più completo e sicuro, prevedendo livelli di sicurezza stabiliti dalla legge, certificazione dell’invio e della consegna del messaggio, evidenza relative alle operazioni di invio e ricezione di un messaggio.
  5. Mittente e destinarario devono avere entrambi la PEC?
    La comunicazione in genere avviene tra 2 caselle di PEC. Solo in questo caso, infatti, il mittente ottiene la ricevuta che attesta l'avvenuta consegna del proprio messaggio e si ha cioè il corrispondente "digitale" della raccomandata A/R.
    E' però possibile spedire da caselle PEC verso caselle convenzionali (non PEC). In tal caso però il mittente ottiene solo una ricevuta di accettazione e non una di avvenuta consegna e la spedizione è simile a quella di una raccomandata semplice.
  6. I professionisti devono comunicare ai rispettivi ordini il proprio indirizzo PEC?
    Si, il Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008 prevede che i professionisti iscritti in albi comunichino ai rispettivi ordini e collegi il proprio indirizzo PEC entro un anno dalla data di entrata in vigore del suddetto Descreto, prorogato entro l'inizio del 2012.
  7. Le imprese devono comunicare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo PEC?
    Si, il Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008 prevede che le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo PEC nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese. Le imprese in forma societaria già cosituite prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, hanno l'obbligo di comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC entro tre anni, prorogato entro l'inizio del 2012.
  8. Le società iscritte che omettono di comunicare l’indirizzo PEC entro l'inizio del 2012 o che lo comunicano oltre tale termine che conseguenze hanno?
    A ciascun legale rappresentante della società viene applicata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 codice civile da un minimo di 206 ad un massimo di 2.065 euro (con pagamento in forma ridotta entro 60 giorni dalla notifica di 412 euro).
  9. Le società semplici, le cooperative e i consorzi hanno l’obbligo di attivare e comunicare l'indirizzo PEC al Registro Imprese?
    Sì, tranne i consorzi.
  10. Le società, le cooperative e i consorzi in liquidazione o fallimento hanno l’obbligo di dotarsi e comunicare la PEC al Registro Imprese?
    Sì (esclusi i consorzi che non sono obbligati alla comunicazione della PEC - vedi domanda 7), perché la normativa non prevede esclusioni di alcun tipo.
  11. Le imprese individuali hanno l’obbligo di dotarsi e comunicare l'indirizzo PEC al Registro Imprese?
    No, l'articolo 16 comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con legge 2/2009, prevede la comunicazione solo per le imprese costituite in forma societaria.
  12. Le Società estere con sede secondaria e/o unità locale in Italia hanno l’obbligo di attivare e comunicare l'indirizzo PEC al Registro Imprese?
    Sì, per le sedi secondarie iscritte ai sensi dell’art. 2508 codice civile relativo alla pubblicità degli atti societari perché la PEC si configura come "sede elettronica" della società.
    No, per le unità locali di imprese estere (che non abbiano una rappresentanza stabile in Italia) in quanto non sono iscritte nel Registro Imprese e non sono pertanto tenute al nuovo obbligo.
  13. Le variazioni dell'indirizzo PEC dell'impresa devono essere comunicate al Registro Imprese?
    Sì, è necessario che l’indirizzo che compare in visura e nei certificati sia sempre valido e attivo. La comunicazione è gratuita e va effettuata per via telematica con le stesse modalità previste per la prima comunicazione.
  14. La PEC che le società devono comunicare alla Camera di Commercio può essere associata a più soggetti?
    La normativa non prevede un'univocità "casella PEC - società". Quindi una stessa casella PEC può essere utilizzata per più imprese. La piena responsabilità sull’indicazione e relativo accesso alla gestione e sul mantenimento della validità e attivazione tecnica dell’indirizzo ricade esclusivamente sui legali rappresentanti della società che hanno effettuato la comunicazione all’ufficio del registro delle imprese.
  15. Se l'impresa dispone di più unità locali o sedi secondarie in varie province si deve dotare e comunicare più indirizzi PEC?
    No, la società deve comunicare un solo indirizzo PEC presso il Registro Imprese della sede legale a prescindere dalle sedi secondarie e unità locali di cui dispone.
  16. L'impresa che dispone di più indirizzi PEC (ad es. per uffici, dipartimenti, unità locali ecc.) può chiedere la loro iscrizione al Registro Imprese?
    No, perché al Registro Imprese si iscrivono esclusivamente le informazioni e i dati previsti dalla legge e la normativa in materia di PEC prevede la comunicazione di un solo indirizzo PEC che rappresenta l’equivalente "elettronico" dell’indirizzo "fisico" della sede legale.
  17. Come va comunicato l'indirizzo PEC all Registro Imprese?
    La comunicazione va effettuata per via telematica, attraverso:
     - procedura semplificata, utilizzabile direttamente dal portale www.registroimprese.it;
     - procedura ComunicaStarweb o ComunicaFedra, con le modalità indicate nella guida scaricabile da qui.
    Nel sito www.registroimprese.it è presente una sezione dedicata, dove è possibile reperire ulteriori informazioni sulla normativa, sulle modalità di assolvimento dell'adempimento pubblicitario in questione e sui gestori PEC.
  18. In quali casi è preferibile inviare messaggi di PEC?
    La casella di PEC è indicata soprattutto per effettuare comunicazioni "ufficiali" per le quali il mittente vuole avere delle evidenze con valore legale dell’invio e della consegna del messaggio. Ciò non toglie che, volendo, la casella possa essere utilizzata per qualsiasi comunicazione anche nel caso in cui non sia indispensabile la certificazione dell’invio e della consegna.
  19. In che modo si ha la certezza della consegna di un messaggio di PEC?
    Nel momento in cui l’utente invia il messaggio, riceve, da parte del proprio Gestore di PEC, una ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale. Tale ricevuta costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene nella casella del destinatario, il suo gestore di PEC invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l’indicazione di data ed orario, a prescindere dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario.
  20. MailGarantita è in grado di garantire l’identità della casella mittente?
    Si, in quanto è assicurata l’inalterabilità dell’indirizzo associato alla casella dalla quale si effettua l’invio del messaggio.
  21. MailGarantita è in grado di garantire l’associazione fra il titolare del servizio e la relativa casella di posta elettronica certificata?
    Sì, in quanto il soggetto che intende richiedere un servizio di PEC deve presentare al Gestore, oltre alla richiesta di attivazione del servizio, anche un documento che attesti la sua identità diventando quindi titolare del servizio.
  22. Il destinatario di un messaggio di Posta Elettronica Certificata può negare di averlo ricevuto?
    Nel caso in cui il messaggio sia stato effettivamente consegnato, il destinatario non può negare l’avvenuta ricezione, dal momento che la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, firmata ed inviata al mittente dal Gestore di PEC scelto dal destinatario, riporta la data e l’ora in cui il messaggio è stato consegnato nella casella di PEC del destinatario, certificandone l’avvenuta consegna.